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Gennaio 2011
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IVA, le nuove norme per le event agency |
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Sono stati illustrati, nel corso del seminario a curi di MPI Italia Chapter, le ultime novità riguardanti le nuove regole in materia di IVA per le event agency. Oggetto era la nuova normativa dell’Iva, che già da oltre un anno (1° gennaio 2010) registra un’innovazione: per le prestazioni di servizi, rese ai cosiddetti soggetti passivi Iva (agenzie Pco o utenti finali corporate o associativi), il luogo di rilevanza territoriale ai fini dell’imposta è la sede del committente (criterio della tassazione nel luogo di destinazione del servizio). La regola generale, in sostanza, è che si applica l’Iva considerando il luogo di residenza del committente (titolare di partita Iva) mentre resta invariato il criterio per le prestazioni di servizi rese a privati: la tassazione avviene in questo caso nel luogo di materiale esecuzione dell’attività (paese del prestatore). Dal 1° gennaio 2011 le nuove regole sulla
territorialità dell’imposta si applicano anche alle prestazioni
di servizi relativi a fiere, esposizioni, manifestazioni ed eventi anche
sportivi agli organizzatori di eventi: infatti se il committente è
un “soggetto passivo” le prestazioni relative all’organizzazione
di eventi sono assoggettate all’imposta non più nel paese
in cui si è materialmente svolta la manifestazione, bensì
nel paese del committente medesimo. La normativa resta invariata, rispetto
alla legislazione precedente il 1° gennaio 2010, solo quando la
fattura va intestata a una persona fisica (in altri termini, quando
si è in un rapporto di tipo B2C), ossia al partecipante dell’evento
o a un suo accompagnatore. In tal caso l’Iva continuerà
ad applicarsi con riferimento al paese in cui l’evento si tiene.
Alle quote di iscrizione e alle fatture verso gli sponsor italiani si
continua ad applicare l’Iva al 20 per cento per gli eventi in
Italia, come è sempre avvenuto, e parimenti si dovrebbe continuare
ad applicare l’Iva dei singoli Stati ospiti, se membri dell’Unione
europea, per gli eventi all’estero. Unica eccezione sono i partecipanti
dotati di partita Iva. A essi l’Iva al 20 per cento per gli eventi
in Italia o nella Ue si applica solo se hanno sede nel nostro Paese.
Altrimenti devono fare riferimento alla normativa della nazione ospitante.
Nulla cambia nemmeno per gli sponsor con sede in uno Stato della Ue
ma non in Italia: anche a costoro, per gli eventi svolti nel nostro
Paese, non si applica l’Iva. |