Novembre 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracciabilità, obblighi adv per attività di business travel

Diffusa in questi giorni da Assotravel un'importante circolare di chiarimento per tutte le agenzie di viaggio che a)si aggiudicano appalti pubblici per l erogazione si servizi agenziali (prenotazioni aeree, ferroviare, alberghiere, ecc). b) svolgono la loro attività i favore di Imprese che- avendo a loro volta ricevuto in appalto lo svoglimento di un servizion o di un opera- si servono, per l'effettuazione dell'appalto, dei servizi dell'Agenzia ( ad esempio, per le trasferte dei dipendenti addetti alla commessa).

In particolare, il paragrafo 4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio della Determinazione n. 4/2011 così recita: “I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi offerti dalle stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, mentre sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando rendono i loro servizi in favore di imprese appaltatrici, non rientrano nel concetto di “filiera”; tuttavia, i servizi svolti dalle stesse sono da ritenersi compresi nel comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e, quindi, soggetti al regime di tracciabilità attenuata”.

Seguono poi una serie di importanti valutazioni qui solo elencate ma con importanti conseguenze per il lavoro delle imprese:
1. Previsione all’interno del contratto di appalto tra Stazione Appaltante e Agenzia di Viaggi della clausola di tracciabilità
2. Contratti di appalto stipulati ante 7 settembre 2010 e contratti stipulati post 7 settembre 2010
3. Obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato (e conseguente comunicazione alla Stazione appaltante) per la ricezione delle somme e l’effettuazione dei pagamenti derivanti dall’appalto.
4. Indicazione del CIG/CUP
5 Rapporti Impresa appaltatrice/AdV
Va evidenziato che la determinazione di cui si è trattato sopra è stata emanata dall’AVCP nell’esercizio della sua funzione di regolazione del mercato degli appalti. Essa, ovviamente, non ha valore sostitutivo delle norme di legge che potrebbero dunque trovare una interpretazione, da parte delle Stazioni Appaltanti e delle Corti, diversa da quella offerta dall’Autorità.