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Diffusa in questi giorni da Assotravel un'importante
circolare di chiarimento per tutte le agenzie di viaggio che a)si aggiudicano
appalti pubblici per l erogazione si servizi agenziali (prenotazioni
aeree, ferroviare, alberghiere, ecc). b) svolgono la loro attività
i favore di Imprese che- avendo a loro volta ricevuto in appalto lo
svoglimento di un servizion o di un opera- si servono, per l'effettuazione
dell'appalto, dei servizi dell'Agenzia ( ad esempio, per le trasferte
dei dipendenti addetti alla commessa).
In particolare, il paragrafo 4.8 Contratti stipulati dalle agenzie
di viaggio della Determinazione n. 4/2011 così recita: “I
contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio
aventi ad oggetto la prestazione dei servizi offerti dalle stesse agenzie
sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, mentre sono esclusi
i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati
dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti. Ugualmente, le agenzie
di viaggio, quando rendono i loro servizi in favore di imprese appaltatrici,
non rientrano nel concetto di “filiera”; tuttavia, i servizi
svolti dalle stesse sono da ritenersi compresi nel comma 3 dell’articolo
3 della legge n. 136/2010 e, quindi, soggetti al regime di tracciabilità
attenuata”.
Seguono poi una serie di importanti valutazioni
qui solo elencate ma con importanti conseguenze per il lavoro delle
imprese:
1. Previsione all’interno del contratto di appalto tra Stazione
Appaltante e Agenzia di Viaggi della clausola di tracciabilità
2. Contratti di appalto stipulati ante 7 settembre 2010 e contratti
stipulati post 7 settembre 2010
3. Obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato (e conseguente
comunicazione alla Stazione appaltante) per la ricezione delle somme
e l’effettuazione dei pagamenti derivanti dall’appalto.
4. Indicazione del CIG/CUP
5 Rapporti Impresa appaltatrice/AdV
Va evidenziato che la determinazione di cui si è trattato sopra
è stata emanata dall’AVCP nell’esercizio della sua
funzione di regolazione del mercato degli appalti. Essa, ovviamente,
non ha valore sostitutivo delle norme di legge che potrebbero dunque
trovare una interpretazione, da parte delle Stazioni Appaltanti e delle
Corti, diversa da quella offerta dall’Autorità.
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