Una recente sentenza della Corte di Cassazione sta scuotendo il settore del turismo organizzato e accendendo il dibattito tra gli addetti ai lavori. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna nei confronti di un’agenzia di viaggi, costretta a rimborsare interamente la quota versata da un cliente che aveva rinunciato alla partenza a causa della malattia di uno dei partecipanti.
Per approfondire il discorso con chi poi davvero fa la distribuzione abbiamo intervistato alla recente convention di Aiav in Montenegro, Maria Luisa Fossaroli, agente di viaggio marchigiana di lungo corso, che senza mezzi termini definisce la sentenza iniqua, almeno a titolo personale: “Dico una cosa impopolare, ma purtroppo un medico compiacente per un certificato di favore lo si trova”. Davanti a questa eventualità, le agenzie si trovano “completamente scoperte”: “Per via della privacy non possiamo verificare la gravità del caso o chiedere una cartella clinica”.
Sebbene la decisione si limiti ad applicare una normativa europea già esistente sul principio dell’impossibilità sopraggiunta, a preoccupare la categoria è il pericoloso precedente giurisprudenziale che rischia di crearsi. Fino ad oggi, infatti, il rimborso scattava solo di fronte a paletti molto rigidi e facilmente verificabili, come un ricovero ospedaliero o patologie di oggettiva gravità. Con questo pronunciamento, la Cassazione sembra invece aprire le porte al rimborso a fronte di un qualsiasi certificato medico, sollevando lo spettro di possibili abusi legati a diagnosi compiacenti o a malanni minori (come una banale influenza o una gastrite).
Resta inoltre l’incognita su chi dovrà concretamente farsi carico di questi risarcimenti in futuro. Se dal lato delle assicurazioni non è ancora chiaro come verranno rimodulate le polizze per coprire questa nuova estensione del concetto di “evento imprevedibile”, sul fronte legale molto dipenderà dalla precisione dei contratti. Va comunque ricordato che un’ipotesi del genere si può verificare a carico delle agenzie viaggi solo quando agiscono come organizzatori e caricandosi delle responsabilità dei tour operator, a volte senza considerare il rischio imprenditoriale intrinseco di questa attività
Per questo, secondo Fossaroli, se i viaggiatori possono rivalersi sulle agenzie, spesso la colpa è anche di alcune “cattive abitudini”: “L’agenzia dovrebbe limitarsi al suo mandato di mero intermediario. Se va oltre e si prende responsabilità non sue nei contratti, allora è naturale che il giudice chieda all’agenzia stessa di risarcire”. Una situazione che rimarca, ancora una volta, come l’ordinamento giuridico tenda a blindare il consumatore, da sempre considerato la parte debole del contratto. Ma resta scoperto il nodo di chi difende l’agenzia di viaggio o il tour operator quando sono parte debole, rispetto, ad esempio, alle compagnie aeree.

