Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato illegittima la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che imponeva l’obbligo di identificazione fisica degli ospiti ” de visu” nelle strutture ricettive. La sentenza, pubblicata il 27 maggio 2025, accoglie il ricorso presentato dalla Federazione FARE – che rappresenta le associazioni della ricettività extralberghiera – e giudica la circolare non coerente con l’impianto normativo introdotto dalla riforma del 2011 e non adeguatamente motivata.
Secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, l’obbligo di identificazione “de visu” non trova fondamento nell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), modificato nel 2011 per snellire gli adempimenti amministrativi. La misura è stata considerata sproporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati, carente sul piano dell’istruttoria e non sostenuta da dati specifici che ne giustificassero l’adozione.
In particolare, la sentenza evidenzia tre elementi di criticità:
- l’obbligo di identificazione fisica contrasta con le finalità di semplificazione introdotte dal decreto legge n. 201/2011;
- non esiste una correlazione diretta tra identificazione visiva e garanzie effettive in termini di sicurezza e ordine pubblico;
- le motivazioni addotte nella circolare – come l’aumento delle locazioni brevi e il contesto internazionale legato all’organizzazione del Giubileo 2025 – non risultano supportate da dati oggettivi.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ritenuto la circolare viziata sotto diversi profili: difformità rispetto alla normativa vigente, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere e carenza di motivazioni adeguate.
La Federazione FARE ha accolto con soddisfazione la pronuncia, sottolineando il valore della sentenza in termini di riconoscimento delle specificità del comparto extralberghiero e del suo diritto a operare in un quadro normativo chiaro e compatibile con le caratteristiche strutturali del settore.
«Non ci siamo mai opposti alle regole – ha dichiarato Elia Rosciano, presidente della Federazione – ma solo a quelle che risultano inefficaci o sproporzionate. La sentenza del TAR conferma che l’equilibrio tra sicurezza, innovazione e sostenibilità operativa è possibile, a condizione che le misure siano adeguatamente fondate».
La decisione rafforza la legittimità delle modalità di check-in da remoto – sempre nel rispetto delle norme – già diffuse nel comparto extralberghiero e sempre più richieste dal mercato. Per il settore dell’ospitalità, si tratta di un segnale rilevante nel dibattito in corso sulla digitalizzazione delle procedure di accoglienza, che coinvolge l’intera filiera, dalle grandi strutture alberghiere ai piccoli operatori indipendenti.