Diritti dei passeggeri aerei, cosa prevede la nuova discipina Fiavet: nuove tutele e più responsabilità per le agenzie

L’Unione Europea ha aggiornato dopo oltre vent’anni la disciplina sui diritti dei passeggeri aerei. Il nuovo Regolamento (UE) 2026/2202, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 2 ottobre 2026, introduce nuove garanzie per i viaggiatori e amplia gli obblighi a carico di vettori e intermediari.

Nuovi obblighi di informazione per compagnie e agenzie

Una delle principali novità riguarda gli obblighi informativi. Compagnie aeree e intermediari dovranno rendere più accessibili le informazioni sui diritti dei passeggeri e sulle modalità di presentazione dei reclami.

Le agenzie saranno chiamate a pubblicare sui propri siti web e sulle applicazioni mobili una nota informativa specifica. Vettori e intermediari dovranno inoltre predisporre procedure trasparenti, rapide e con tempistiche definite per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

Riprotezione anche con altre compagnie e correzione gratuita degli errori

Il regolamento interviene su diversi aspetti operativi del trasporto aereo.

Tra le nuove disposizioni rientrano regole più chiare in caso di trasferimento del passeggero in una classe superiore o inferiore rispetto a quella prenotata, con il riconoscimento del diritto a un rimborso parziale quando previsto.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di riprotezione anche attraverso voli operati da altre compagnie, ampliando quindi le possibilità a disposizione del passeggero in caso di disservizio.

La normativa consente anche la correzione gratuita degli errori materiali presenti sul biglietto, compresi quelli relativi al nome. Viene inoltre vietato ai vettori di negare l’imbarco sul volo di ritorno al passeggero che non abbia utilizzato la tratta di andata di un biglietto andata e ritorno.

Resta infine garantita la possibilità di utilizzare una carta d’imbarco cartacea, senza obbligo esclusivo del formato digitale.

Pacchetti turistici, priorità alle tutele previste dal pacchetto

Il nuovo regolamento chiarisce anche il rapporto tra i diritti riconosciuti al passeggero aereo e quelli previsti dalla normativa sui pacchetti turistici.

In presenza di un pacchetto di viaggio, prevalgono le tutele previste da quest’ultimo rispetto a quelle relative al singolo volo. Il provvedimento introduce inoltre un meccanismo per evitare duplicazioni nei rimborsi: eventuali somme già corrisposte dalla compagnia aerea o dall’organizzatore per il medesimo disservizio saranno detratte dagli ulteriori indennizzi spettanti al viaggiatore.

Fiavet: “Più chiarezza nei rapporti con vettori e viaggiatori”

Fiavet-Confcommercio rivendica il contributo fornito durante l’iter legislativo, seguito negli anni attraverso audizioni parlamentari e interlocuzioni con le istituzioni italiane ed europee. Secondo la federazione, il nuovo quadro normativo riconosce alle agenzie di viaggio un ruolo più centrale nella vendita e nell’assistenza legata alla biglietteria aerea.

Fiavet-Confcommercio sottolinea di aver seguito per anni il percorso della revisione normativa, portando le istanze delle agenzie di viaggio nei diversi tavoli istituzionali.

«Questo aggiornamento fornisce indicazioni utili che chiariscono molti dubbi e faciliteranno il lavoro degli agenti nei rapporti con le compagnie aeree e con i viaggiatori», afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio Gian Mario Pileri.

La federazione attende ora ulteriori sviluppi sulla possibilità di introdurre una garanzia obbligatoria contro l’insolvenza dei vettori nell’ambito della revisione della normativa di settore.

Agenzie considerate sempre più come partner commerciali

Per Fiavet, uno degli elementi più significativi della nuova disciplina riguarda il riconoscimento della funzione svolta dagli intermediari.

Secondo Pileri, l’evoluzione normativa comporta maggiori responsabilità e richiede una crescente qualificazione del servizio offerto dalle agenzie.

Il presidente della federazione ritiene quindi superata una concezione dell’agenzia come semplice distributore di biglietteria, sostenendo la necessità di riconoscere economicamente il servizio professionale di prenotazione e assistenza fornito al cliente.

«Non siamo più meri distributori di biglietti da compensare solo in base ai volumi di vendita, ma partner commerciali che prestano un servizio professionale di prenotazione e assistenza che va riconosciuto e valorizzato con un equo compenso», conclude Pileri.

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