di Sergio Lombardi, fiscalista, fondatore TaxBnb

Introdotta in Italia nel 1910, abolita nel 1990, reintrodotta nel 2011, odiata dai turisti e dalle strutture ricettive, amata dai comuni e infine oggi depenalizzata: la storia dell’imposta di soggiorno è lunga e piena di sorprese, ed ogni nuovo capitolo sorprende tutti.

L’ultima evoluzione arriva dall’articolo 180 del Decreto Rilancio che modifica la disciplina dell’imposta (e del contributo) di soggiorno, eliminando di fatto per il gestore della struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, i cui omessi o parziali riversamenti dell’imposta ai comuni sono inquadrabili, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione. Il gestore della struttura ricettiva, secondo il DL Rilancio, è ora semplicemente Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

Tutto risolto dunque? Non proprio: mentre per alcuni tale modifica depenalizza del tutto le sanzioni penali applicabili alle violazioni sulla tassa di soggiorno ai comuni, per altri, come ad esempio i magistrati della Procura di Roma, ciò non è così pacifico.
Secondo un articolo de La Repubblica – Rep, “il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo ha ricevuto ieri i pareri dei vari colleghi che sostengono l’accusa contro albergatori e B&B che non versavano la tassa di soggiorno. C’è chi ritiene che il silenzio del decreto voglia dire che tutto è come prima: le sanzioni amministrative erano già previste. Tanto che, mentre i comuni procedevano per il mancato versamento, i magistrati procedevano per la condotta appropriativa. Due fattispecie diverse tra le quali non esiste un rapporto di specialità, principio peraltro sancito dalla Cassazione nel 2019.”
Mentre la norma introdotta dal Decreto Rilancio sembrerebbe avere finalità di chiarimento sul ruolo del gestore di strutture ricettive, essa paradossalmente ha creato la necessità di una interpretazione autentica, soprattutto nel caso in cui permanesse l’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, che prevede l’applicazione del reato di peculato.

TENTATIVI DI DEPENALIZZAZIONE
La depenalizzazione dell’imposta di soggiorno era stata già proposta da differenti parti politiche, in vari emendamenti a recenti disegni di legge, fra cui l’ultimo Collegato Fiscale, la Legge di Bilancio 2020, il Decreto “Milleproroghe”, il Cura Italia e il Decreto Liquidità, per essere finalmente approvata ed entrare in vigore con il Decreto Rilancio il 19 maggio 2020.

SANZIONI APPLICABILI DOPO LA MODIFICA
Alle violazioni degli obblighi in materia di imposta di soggiorno, restano comunque pienamente applicabili tutte le sanzioni non penali, come ad esempio:

  • Sequestro dei beni mobili e immobili e dei conti correnti bancari del gestore: ancora pienamente applicabile attraverso meccanismi previsti dalla disciplina fiscale, come ad esempio l’ingiunzione fiscale dei comuni o degli enti di riscossione, che prevedono procedure esecutive. In quel caso, il blocco dei beni o dei conti correnti è finalizzato al soddisfacimento degli interessi dell’ente comune creditore.
  • Chiusura della SCIA nel caso di irregolarità nelle imposte locali: una norma del decreto crescita consente ai Comuni di non concedere o revocare la SCIA per strutture ricettive e l’autorizzazione per locazioni turistiche, nel caso di irregolarità delle imposte locali, che comprendono: imposta di soggiorno, Imu, Tasi, TaRi ed altre. Alcuni regolamenti comunali hanno già recepito la norma punitiva, espandendone il campo di applicazione, ad esempio prevedendo il blocco della SCIA in fase di cessione o subentro.
  • Sospensione dell’autorizzazione/licenza dell’attività ricettiva fino a 6 mesi per omesso o parziale versamento dell’imposta di soggiorno: è una determina applicata dal Comune di Roma e da altri comuni.
  • Sanzioni per omessa dichiarazione periodica: sanzioni pecuniarie previste in tutti i regolamenti degli oltre mille comuni che applicano la tassa.
  • Sanzioni per omessa dichiarazione annuale (NUOVA): introdotta proprio con il Decreto rilancio, che prevede una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta annualmente nel caso di violazioni relative alla nuova dichiarazione annuale, prevista per il 30 giugno di ogni anno.
  • Sanzioni tributarie D.Lgs. 471/1997: erano e restano applicabili e anche in questo caso la loro menzione nel decreto è un chiarimento e non una nuova disposizione.

COMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE
Al di là dell’effettiva depenalizzazione, sicuramente, una delle eredità del decreto rilancio è la nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, che non è chiaro se sostituisca o assorba il Modello 21, o costituisca un nuovo adempimento.

LOCAZIONI TURISTICHE
Se la materia penale è incerta, il decreto ribadisce ancora una volta l’obbligo per le locazioni turistiche di applicare l’imposta di soggiorno, prevedendo analogo chiarimento sul ruolo di responsabile d’imposta attraverso una modifica-precisazione nel DL 50/2017, la cosiddetta “Tassa Airbnb”, relativa alle locazioni brevi. Anche se per la maggior parte degli operatori e studiosi non vi è alcun dubbio sull’applicabilità del tributo alle locazioni brevi, esiste una teoria minoritaria, presente soprattutto su pagine social e siti web non aventi adeguato spessore giuridico, che partendo da una rigida definizione delle strutture ricettive e negando ogni provvedimento successivo al 2011, esclude ancora oggi l’applicabilità dell’imposta di soggiorno agli ospiti delle locazioni turistiche.

RISTORO AI COMUNI
Il Decreto Rilancio prevede, al medesimo articolo 180, un Fondo di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno. I minori incassi di city tax a causa della riduzione dei flussi turistici durante e dopo il lockdown, uniti ai tagli all’Imu (quota comunale) stanno mettendo a dura prova i bilanci comunali. Il Decreto Rilancio dispone infatti anche l’esenzione dalla prima rata Imu per gli stabilimenti balneari e termali e gli immobili di strutture alberghiere ed extra-alberghiere (a condizione che le imprese proprietarie siano anche gestori delle attività). Il fondo di ristoro Imu ha una dotazione di 74,90 milioni di euro. L’esenzione ha effetto anche sulla quota Imu di competenza dei comuni, parimenti azzerata per tali categorie di immobili.
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DESTINAZIONE
Ricordiamo che la tassa di soggiorno ha destinazione vincolata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, per tutti i comuni che la istituiscono, salvo che per Roma Capitale, per cui il contributo di soggiorno, in virtù di una diversa disciplina, è una entrata di libera spesa, finalizzata a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria (a sostenere cioè l’imponente bilancio comunale).

REAZIONI
Insoddisfazione verso il fondo di ristoro delle tasse di soggiorno e i previsti tempi di erogazione è stata manifestata dai sindaci di Rimini, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, Roma e Milano. I primi cittadini delle città a forte vocazione turistica, hanno già scritto a Conte, per chiedere di rivalutare il fondo di ristoro.

INCASSI
Nel 2019 gli incassi a livello nazionale dell’imposta di soggiorno hanno superato i 622 milioni di euro, con un incremento del 13,7 per cento rispetto ai 538 milioni del 2018. La crescita del gettito è stata dovuta anche all’estensione della city tax alle locazioni turistiche brevi, a decorrere dal 2017, ai sensi del DL 50 e dei numerosissimi regolamenti comunali. Alle iniziali contestazioni per tale allargamento, non ha fatto seguito un apprezzabile contenzioso, per cui oggi è pacifico che nel campo di applicazione dell’imposta di soggiorno ricadano anche le locazioni turistiche.
I Comuni che hanno attivato l’imposta di soggiorno all’inizio del 2020 erano 1069 (dati dell’Osservatorio JFC).
Nel 2020, la pandemia e il lockdown hanno ridotto e poi azzerato gli incassi comunali da city tax, il cui andamento nell’anno in corso non è nemmeno lontanamente prevedibile. La riconversione in atto degli immobili turistici, attualmente privi di ospiti, verso utilizzi abitativi e transitori, ridurrà stabilmente il gettito fiscale nazionale anche per questo tributo, fino alla completa ripresa del turismo che, secondo l’Enit, supererà i volumi del 2019 solo nel 2023.

WEBINAR ONLINE
Della depenalizzazione dell’imposta di soggiorno discuteranno Sergio Lombardi e Domenico Palladino, direttore editoriale di QualityTravel.it, l’Avv. Mikaela Hillerstrom e Massimo Feruzzi, Responsabile dell’Osservatorio Nazionale JFC per la Tassa di Soggiorno, in una tavola rotonda online (panel). L’evento si terrà il 4 giugno alle ore 17:00 e l’indirizzo per seguire la diretta verrà annunciato sulla pagina evento
https://www.facebook.com/events/782553142574576/

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  • Redazione Qualitytravel.it

    Qualitytravel.it è un web magazine b2b di approfondimento su turismo, business travel, marketing ed eventi: un punto di vista autorevole sui trend di settore e un utile strumento di lavoro per tutti i lettori. Il pubblico a cui ci rivolgiamo è prettamente professionale ed è composto da tutti coloro che lavorano nella filiera del turismo e degli eventi: gestori di hotel e di location, tour operator e agenzie viaggi, dmc e tmc locali, fornitori di servizi e agenzie di organizzazione eventi, trasporti e infrastrutture, attività di ristorazione e catering, divisioni marketing, travel, eventi ed hr delle aziende. Il nostro impegno è quello di fornire un’informazione puntuale su novità e trend del settore, raccontare case study e consigli utili per l’attività quotidiana, offrire uno spaccato del mondo del lavoro e notizie di attualità su business, marketing, bandi e gare di settore.

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2 pensiero su “Imposta di soggiorno: depenalizzato il mancato versamento. Ma è proprio così?”
  1. Tentativo demenziale. Chi è stato onesto allora deve ritenersi un cretino!
    Ma con questi cialtroni al governo può accadere di tutto

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