Sono sempre più drastiche le misure decise per contenere l’epidemia di covid-19: in attesa del nuovo DPCM del Governo Conte, che nella sera del 21 marzo ha annunciato la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, sono stati i governatori di Lombardia e Piemonte a promuovere azioni più restrittive nei confronti dei propri concittadini, che vanno dal divieto di assembramento di più di due persone (con ammende salatissime in Lombardia), alla chiusura degli studi professionali, al rilevamento della temperatura al personale sanitario, a chi lavora nelle aziende e alle persone in coda al supermercato (che non potranno recarsi con più di un componente per nucleo familiare).
Quella più rilevante per il turismo è la chiusura dal 22 marzo degli hotel e di tutte le altre strutture ricettive, ad eccezione di quelle che saranno individuate come necessarie per garantire servizi sanitari o essenziali. Gli altri ospiti già in hotel avranno 72 ore di tempo per abbandonare la struttura ricettiva. La chiusura è disposta fino al 3 aprile in Piemonte e fino al 15 aprile in Lombardia.
Ai seguenti link potete scaricare le disposizioni di legge complete:
Nella giornata del 22 marzo Regione Lombardia ha emesso un’ulteriore ordinanza a precisazione e parziale rettifica della prima. Nel caso degli hotel ha specificato meglio come trattare alcuni casi particolari, modificando in questo modo l’articolo relativo:
Il punto 16 dell’Ordinanza n.541 del 22/3/2020 è così modificato: “Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.
A questo link l’ordinanza di rettifica di Regione Lombardia.