A seguito della diffusione di informazioni inesatte e fuorvianti in merito all’esercizio del recesso dal contratto di viaggio, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le Associazioni rappresentative del comparto del Turismo Organizzato, ASTOI Confindustria Viaggi, Aidit, Assoviaggi e Fto, ci forniscono alcuni chiarimenti e in una nota congiunta spiegano:

“Tenuto conto della specificità della situazione contingente, il Legislatore italiano si è attivato adottando misure urgenti volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19 ed, al contempo, a contenere gli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

A tale scopo e con specifico riferimento al settore turistico, il DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto puntuali misure nel senso sopra indicato, finalizzate ad evitare di porre in ulteriore difficoltà le Imprese del Turismo che, a causa delle cessazione di ogni forma di viaggio, hanno azzerato la loro produzione e che, pertanto, non sarebbero nella possibilità di eseguire il rimborso di somme che non sono più nel loro patrimonio.

In tal senso, il D.L. 9/2020, nel disporre le misure relative al Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici, all’art. 28, comma 5, ha espressamente statuito che: “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.

Il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alle gestione delle conseguenze del recesso dal pacchetto turistico – con l’adozione di una tra le opzioni indicate – è rimessa esclusivamente all’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore, contrariamente a quanto affermato da alcune Associazioni di Consumatori.

L’intento perseguito dal Legislatore italiano risponde all’esigenza precisa e prioritaria di evitare di porre le aziende in default finanziario, consentendo loro di emettere un voucher di valore corrispondente alle somme versate dai viaggiatori in alternativa al rimborso del prezzo.

Pertanto, appare strumentale e fuorviante l’informazione che spetti al consumatore scegliere se usufruire del voucher ovvero ottenere il rimborso, o che la scelta operata dall’organizzatore sia soggetta a forme di accordo o di accettazione da parte del consumatore.

A fugare ogni eventuale dubbio residuo – ammesso che di dubbi si voglia parlare poiché il dettato normativo non necessita di interpretazione stante la sua chiarezza – si richiama l’attenzione sul valore di tutela dell’interesse generale sotteso alle norme emanate in situazione di contingenza. Le misure sopra richiamate infatti assumono valore, come espressamente si legge nel decreto, di norme di applicazione necessaria. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile ai contratti. Si tratta quindi di disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza, come nel caso di specie, che prevalgono su tutte le altre norme, applicabili in situazioni di normalità. Ne discende che se valessero le disposizioni ordinarie, che prevedono la restituzione al viaggiatore delle somme versate, non ci sarebbe stata alcuna necessità di indicare le disposizioni dell’art.28 quali norme di applicazione necessaria”.

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  • Redazione Qualitytravel.it

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12 pensiero su “Voucher per i rimborsi da COVID-19: la scelta è solo in capo all’organizzatore”
  1. In poche parole il cittadino Italiano lo deve sempre prendere in quel posto ?
    Personalmente ho pagato un anticipo per un viaggio di 600 euro, il viaggio è stato
    annullato dal tour operetor per cause di forza maggiore covid19, non è colpa
    sua non è colpa mia, però il tour operatour può gestire i MIEI SOLDI perchè
    la legge del D.L. 9/2020 lo permette, peccato che a nessuno (Governo e Tour Operetor)
    gliene frega un piffero se io ho problemi di lavoro, soldi dovuti al covid19 !
    Ok va bene il vaucer, ma sia l’agenzia che il tour operator non mi vedranno solo per
    il vaucer e per un’altro viaggio cambierò agezia e tour operator :-)

  2. Concordo, la mia agenzia è sparita letteralmente per oltre un mese senza dirmi assolutamente nient win merito al mio viaggio che ahimè è stato annullato. Il decreto che ovviamente non è chiaro lascia intendere ciò che ognuno di noi vuole intendere e a chi scrive questo articolo dico che NON specifica che L agenzia decide, ma che L agenzia offre, percui spetta a chi ha dato i soldi all agenzia scegliere cosa vuole. Se L agenzia non ha più i soldi che sono stati dati da noi non è di certo colpa mia mi scusi. In più il voucher ha validità un anno, secondo voi chi è a casa adesso che NON PUÒ usufruire della cassa integrazione e xche deve usare tutte le ferie avrà poi ferie da utilizzare x questo voucher? Ridicolo

  3. Scusate ma secondo voi un tour operator , che non é altro che un tramite tra voi e la struttura ricettiva, dove le trova i soldi se ha dovuto anticipare i soldi ai fornitori? Il lavoro che lui ha investito per cataloghi, posti in allotment e personale giá dall’anno precedente chi glieli da indietro? Io capisco le 600 Euro che lei ha versato… Ma chi le garantisce che il tour operator le avrá indietro dal SUO fornitore a cui magari le leggi italiane non competono? É facile parlare da semplice viaggiatore ma queste aziende rischiano seriemente il fallimento, perché hanno investito e anticipato soldi per voi, che probabilmente non avranno piu indietro. Parlo per esperienza. Almeno lei potrá consolarsi con un nuovo viaggio, senza perdere i soldi.

  4. Io ho pagato una crociera per intero partenza 27 aprile annullata x covid ,e la mia agenzia cosa fa , mi emette un vaucher inferiore alla somma versato ,asserendo che hanno trattenuto arbitrariamente la somma mancante e riferita ad una polizza assicurativa . Una vera truffa infatti sto chiedendo la.polizza e loro ci girano intorno aspetto un altro po e poi li porto in tribunale

  5. Sig.a Angela, mi potrebbe spiegare per cortesia, cosa ce ne facciamo di un Voucher (un pezzo di carta vincolato) qualora i clienti/viaggiatori dovranno pagare le spese: bollette gas,luce,acqua,telefono,rate, mutui, eccc.. … e non potranno farlo perchè hanno perso il lavoro! Se per cortesia riesce a spiegarmelo, forse lei è in grado di trovare una soluzione ! Lei dice “è facile parlare da semplice viaggiatore………. Allora, 1) il TO con cui abbiamo programmato il viaggio ha la compagnia aerea sua, pertanto non deve chiedere il rimborso del viaggio aereo! 2) La partenza doveva essere il 22 Aprile e la comunicazione del viaggio annullato dal TO è arrivata il 18 marzo, ben 35gg prima, ma le dirò di più, il TO sapeva già i primi di Febbraio che la destinazione (Capo Verde) aveva bloccato gli arrivi ! Mi spiega dove sono le spese che ha dovuto sostenere ? Amettiamo che i TO abbia ragione rigurdo le spese, per contratti fatti con i fornitori: alberghi, voli,traghetti,ecc… Tenga presente che non è l’unica a dire che i TO avranno problemi con il risarcimento dei loro fornitori…………………. Allora io da piccolo uomo mi domando: Ma chi ha fatto i contratti con i fornitori (alberghi,voli,traghetti,ecc….) ha fatto dei contratti capestro ? Mi spiego meglio, però tenga presente che ho viaggiato poco, USA,Belgio, Spagna, Canada, Giappone, un pò dappertutto in Italia………… detto questo………come lei ben sa, quando prenota un biglietto aereo, ha la possibilità di scegliere il tipo di biglietto, da quello base a quello maggiorato nel prezzo che le permette anche il risarcimento dello stesso in caso di annullamento del volo, basta paghare di più e avrà più servizzi!!!! Certo che se si vuole risparmiare, compra quello base, dove in caso di mancato utilizzo perde i soldi ! La stessa cosa vale per gli hotel, i traghetti, ecc… Guardi che non sono un Manager e non ho fatto corsi di Managing ! Io mi domando, un’azienda come il TO non è in grado di fare dei contratti che salvaguardino loro stessi ? Forse chi ha fatto i contratti con i fornitori non è all’alteza? Oppure si è voluto CONTENERE le spese per un maggior profitto ? A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.

  6. A parte il discorso dell’offrire il voucher, e cosa offerta va accettata, il decreto-legge

    Parla nel comma 1 di chi si trova in quarantena o in zia rossa (praticamente tutti)

    Nel comma 2 dice che il viaggiatore di cui al comma 1 può annullare il viaggio mandando documenti probanti

    Nel comma 3 parla finalmente del voucher, offerto in alternativa al rimborso, ai soggetti di cui al comma 2. Quindi a chi ha annullato la vacanza/ crociera. Non è scritto che si applica a chi la vacanza se la è vista annullare.

    In pratica era stato fatto a tutela anche dei clienti delle zone rosse quando le navi ad esempio partivano e uno rischiava di trovarsi bloccato in zona rossa e perdere tutto.

    Poi han chiuso tutto e hanno distorto la lettura del decreto per non dare i rimborsi

  7. Leggendo il DL, emerge che si applica solo nei casi in cui sia il viaggiatore ad esercitare il diritto di recesso e non nei casi in cui sia l’operatore ad annullare il viaggio… in quest’ultimo caso, mi pare il più frequente, penso proprio che i rimborsi siano dovuti.

  8. per cortesia richiedo info per:
    – viaggio di gruppo , vaucher unico o nominativo?
    – ho fatto assicurazione all’atto dela prenotazione posso utilizzarla per ???? pandemia – emergenza sanitaria?

  9. …….E se entro dodici mesi mia figlia non potrà utilizzare il voucher della gita d’istruzione cancellata, io avrò perso i miei soldi.
    Bella politica del……………

  10. ma possono trattenere le spese di gestione sul mio pagamento anticipato? perche mi devono trattenere le spese quando il decreto parla chiaro rimborso del viaggio?

  11. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l’irregolarità della normativa che permette agli operatori turistici di emettere voucher in luogo del rimborso, per viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19.

    Alla luce del provvedimento dell’Antitrust e dei recenti warnings della Comunità Europea, l’Art. 88 bis della legge 27 del 2020 rischia di perdere ogni valenza, trasformandosi in un vero e proprio boomerang per compagnie aeree e società che operano nell’organizzazione turistica ed alberghiera.

    D’altro canto, la determinazione del Governo appariva palesemente sbilanciata in violazione dei diritti dei viaggiatori, manifestando criticità in merito:
    1. alla difficoltà di emissione di un voucher non automatico, subordinato alla richiesta del viaggiatore;
    2. alle problematiche connesse alla difficolta di fruizione nell’arco temporale di 18 mesi;
    3. all’assenza di garanzie per i viaggiatori in caso di crisi economica della società emittente il titolo di credito;
    4. alla violazione dei principi fondamentali previsti nell’ ordinamento italiano in relazione all’impossibilità sopravvenuta della prestazione (1463 c.c.);
    5. alla violazione dei principi costituzionali ed Europei a tutela del viaggiatore e del consumatore in genere.

    A corollario di tali discrasie era stata rilevata anche una evidente incoerenza nell’inserire, in un decreto chiamato Cura Italia, un provvedimento che permettesse a società straniere, già fruitrici di interventi di aiuto finanziario da parte degli Stati di appartenenza, di negare il diritto restitutorio in favore dei consumatori Italiani (si pensi ad esempio a vettori aerei come Easyjet, Ryanair, o a tour operator e catene alberghiere internazionali).

    L’errore del Governo, è stato quello di ascoltare solo il polo imprenditoriale della filiera turistica, disinteressandosi di garantire le disposizioni di fonte comunitaria al fine di un equilibrio necessario per rendere efficace un provvedimento finalizzato a sostenere il settore turistico in una fase di emergenza.

    La critica, tuttavia, non è solo verso l’esecutivo, ma anche nei confronti di chi ha consigliato gli imprenditori del settore, in prima fila i tour operator, che dovevano essere meno aggressivi ed evitare di proporre in Parlamento l’approvazione di uno strumento di credito alternativo al rimborso inammissibile, in quanto privo di qualsivoglia garanzia verso i viaggiatori.
    Diversamente, come spiegato dall’Antitrust e dalla CGUE, lo strumento del voucher doveva garantire bilateralmente la tutela del credito dei viaggiatori ed un supporto finanziario per le imprese, responsabilizzando attraverso una politica di garanzia entrambe le parti contrattuali.
    L’appunto rivolto al Governo e alle imprese, dunque, è quello di aver viaggiato a senso unico verso una direzione, decidendo di non condividere tale percorso con i viaggiatori, che rappresentano il carburante del settore turistico.

    Il rischio è, ora, che in mancanza di una tempestiva correzione della norma l’Antitrust interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria, disapplicando la normativa nazionale contrastante con i principi comunitari a tutela del consumatore.
    Percepibile è, in tale scenario, l’effetto collaterale di una mancanza di fiducia da parte dei viaggiatori nelle imprese che operano nel settore.

    E’ dunque, assolutamente necessario, che albergatori, vettori aerei ed i tour operator comprendano la necessità di rideterminare le linee guida per la fruizione di crediti vantati dai consumatori, al fine di evitare azioni da parte delle associazioni, che andrebbero a danneggiare irreparabilmente il comparto turistico.
    Di contro, i turisti non devono cadere nell’errore di credere che notificare migliaia di cause per ottenere il rimborso di quanto attualmente trattenuto dalle imprese sia la soluzione, perché tale strada potrebbe causare il definitivo default del comparto turistico.
    Bisogna dunque essere trasparenti e collaborativi, aderendo ad un protocollo che permetta a tutti di superare una crisi, evitando ulteriori errori gestionali.
    Non sarà possibile rimborsare tutti, ma garantire il credito e la fruibilità della prestazione è oggi la mission principale che deve essere affrontata dalle imprese.
    È fondamentale affidarsi a consulenti specializzati per pianificare un’azione collettiva necessaria e non più prorogabile, per sostenere il settore economico del turismo, senza aspettare l’inevitabile disapplicazione della normativa nazionale.
    L’invito rivolto ad Agenti di viaggio, Tour operator, albergatori e alle compagnie aeree è di veicolare tale pensiero ed unirsi in una intesa virtuale con i viaggiatori attraverso l’ausilio di professionisti specializzati, cosi scongiurando il ricorso ad azioni giudiziarie, estremamente onerose, in caso contrario, inevitabili.

  12. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l’irregolarità della normativa che permette agli operatori turistici di emettere voucher in luogo del rimborso, per viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19.

    Alla luce del provvedimento dell’Antitrust e dei recenti warnings della Comunità Europea, l’Art. 88 bis della legge 27 del 2020 rischia di perdere ogni valenza, trasformandosi in un vero e proprio boomerang per compagnie aeree e società che operano nell’organizzazione turistica ed alberghiera.

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