Da 1° marzo 2026 entra in vigore una novità fiscale rilevante per le agenzie di viaggio e i tour operator. La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 140-142) estende l’obbligo di ritenuta d’acconto sulle provvigioni, eliminando un’esenzione storica prevista dall’articolo 25-bis del Dpr 600/1973.
Il cambiamento riguarda in modo diretto la gestione delle commissioni, i flussi di cassa e le procedure amministrative delle agenzie, con una distinzione fondamentale: l’aliquota è diversa in base al numero di dipendenti. Di seguito, una guida pratica per capire cosa cambia, quanto incide e quali azioni operative sono necessarie.
Ritenuta d’acconto sulle commissioni: cosa prevede la nuova norma
Dal 1° marzo 2026, tutte le provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio e ai tour operator saranno soggette a ritenuta d’acconto.
In concreto, il soggetto che paga la commissione (tour operator, fornitore, committente) dovrà:
- trattenere una quota della provvigione;
- versarla allo Stato come anticipo delle imposte dovute dall’agenzia;
- certificare l’importo trattenuto tramite Certificazione Unica (CU).
La ritenuta non è una nuova tassa, ma un anticipo Irpef/Ires che verrà poi scomputato in dichiarazione dei redditi.
Aliquota e base di calcolo: quanto viene trattenuto
L’aliquota prevista resta del 23%, ma non si applica sull’intero importo della commissione. La base di calcolo dipende infatti dalla struttura organizzativa dell’agenzia o del tour operator:
- agenzie di viaggio o tour operator con dipendenti o collaboratori abituali: la ritenuta si calcola sulla base imponibile ridotta al 20% della provvigione. Ciò comporta una trattenuta effettiva di circa il 4,6% dell’intera commissione.
- agenzie o tour operator senza dipendenti o collaboratori: la ritenuta si applica sulla base del 50% dell’importo della provvigione, quindi con un effetto di trattenuta pari a circa 11,5% dell’intera commissione.
Questa distinzione rende centrale l’organizzazione interna dell’agenzia e la corretta comunicazione ai fornitori.
Come ottenere la ritenuta ridotta al 20%
Il regime più favorevole non è automatico.
Per applicare la base imponibile ridotta, l’agenzia di viaggio o il tour operator deve:
- predisporre una dichiarazione scritta in cui attesta di avvalersi di dipendenti o collaboratori in modo continuativo;
- inviarla al fornitore o committente tramite PEC o raccomandata A/R;
- conservare la documentazione agli atti.
In assenza di questa comunicazione, il committente è tenuto ad applicare il regime ordinario al 50%.
Per la prima applicazione nel 2026, la scadenza per inviare questa comunicazione è fissata indicativamente entro metà marzo 2026, mentre negli anni successivi la scadenza ordinaria è il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione
Quando si applica la ritenuta: attenzione alle date
Conta il criterio di cassa, non quello di competenza.
La ritenuta si applica alle provvigioni pagate dal 1° marzo 2026, anche se riferite a vendite o pratiche maturate prima.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per:
- commissioni liquidate a distanza di mesi;
- conguagli e premi di produzione;
- rapporti continuativi con tour operator e fornitori.
Impatto pratico per le agenzie di viaggio
Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina comporta alcuni effetti concreti:
- minore liquidità immediata, perché una parte della commissione viene trattenuta;
- maggiore attenzione nella gestione contabile e nella riconciliazione degli incassi;
- necessità di verificare che le ritenute siano correttamente certificate nella CU;
- aggiornamento delle procedure amministrative e del dialogo con i fornitori.
Per le agenzie di dimensioni medio-piccole, l’effetto sulla cassa può essere significativo, soprattutto se si applica la base del 50%. Pur non essendo un costo fiscale aggiuntivo, l’anticipo d’imposta incide infatti sulla liquidità dell’agenzia: una parte dei flussi di cassa derivanti dalle provvigioni viene trattenuta al momento del pagamento e versata all’erario.
Agenzie e tour operator dovranno identificare correttamente le provvigioni soggette a ritenuta e gestire la documentazione per poter usufruire, quando possibile, della base imponibile ridotta. La ritenuta va certificata tramite Certificazione Unica (CU) entro i termini di legge, come avviene per le altre ritenute operate dai sostituti d’imposta.
Cosa fare subito: checklist operativa
Per farsi trovare pronti a marzo 2026, le agenzie di viaggio devono:
- verificare la propria struttura organizzativa (dipendenti e collaboratori);
- predisporre e inviare la dichiarazione per la ritenuta ridotta, se spettante;
- informare il commercialista e aggiornare le procedure contabili;
- monitorare le liquidazioni delle commissioni nei primi mesi del 2026;
- controllare le Certificazioni Uniche ricevute dai fornitori.

