Commissioni agenzie di viaggio: cosa cambia da marzo 2026 e cosa fare subito

commissioni adv

Da 1° marzo 2026 entra in vigore una novità fiscale rilevante per le agenzie di viaggio e i tour operator. La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 140-142) estende l’obbligo di ritenuta d’acconto sulle provvigioni, eliminando un’esenzione storica prevista dall’articolo 25-bis del Dpr 600/1973.
Il cambiamento riguarda in modo diretto la gestione delle commissioni, i flussi di cassa e le procedure amministrative delle agenzie, con una distinzione fondamentale: l’aliquota è diversa in base al numero di dipendenti. Di seguito, una guida pratica per capire cosa cambia, quanto incide e quali azioni operative sono necessarie.

Ritenuta d’acconto sulle commissioni: cosa prevede la nuova norma

Dal 1° marzo 2026, tutte le provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio e ai tour operator saranno soggette a ritenuta d’acconto.
In concreto, il soggetto che paga la commissione (tour operator, fornitore, committente) dovrà:

  • trattenere una quota della provvigione;
  • versarla allo Stato come anticipo delle imposte dovute dall’agenzia;
  • certificare l’importo trattenuto tramite Certificazione Unica (CU).

La ritenuta non è una nuova tassa, ma un anticipo Irpef/Ires che verrà poi scomputato in dichiarazione dei redditi.

Aliquota e base di calcolo: quanto viene trattenuto

L’aliquota prevista resta del 23%, ma non si applica sull’intero importo della commissione. La base di calcolo dipende infatti dalla struttura organizzativa dell’agenzia o del tour operator:

  • agenzie di viaggio o tour operator con dipendenti o collaboratori abituali: la ritenuta si calcola sulla base imponibile ridotta al 20% della provvigione. Ciò comporta una trattenuta effettiva di circa il 4,6% dell’intera commissione.
  • agenzie o tour operator senza dipendenti o collaboratori: la ritenuta si applica sulla base del 50% dell’importo della provvigione, quindi con un effetto di trattenuta pari a circa 11,5% dell’intera commissione.

Questa distinzione rende centrale l’organizzazione interna dell’agenzia e la corretta comunicazione ai fornitori.

Come ottenere la ritenuta ridotta al 20%

Il regime più favorevole non è automatico.
Per applicare la base imponibile ridotta, l’agenzia di viaggio o il tour operator deve:

  • predisporre una dichiarazione scritta in cui attesta di avvalersi di dipendenti o collaboratori in modo continuativo;
  • inviarla al fornitore o committente tramite PEC o raccomandata A/R;
  • conservare la documentazione agli atti.

In assenza di questa comunicazione, il committente è tenuto ad applicare il regime ordinario al 50%.
Per la prima applicazione nel 2026, la scadenza per inviare questa comunicazione è fissata indicativamente entro metà marzo 2026, mentre negli anni successivi la scadenza ordinaria è il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione

Quando si applica la ritenuta: attenzione alle date

Conta il criterio di cassa, non quello di competenza.
La ritenuta si applica alle provvigioni pagate dal 1° marzo 2026, anche se riferite a vendite o pratiche maturate prima.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per:

  • commissioni liquidate a distanza di mesi;
  • conguagli e premi di produzione;
  • rapporti continuativi con tour operator e fornitori.

Impatto pratico per le agenzie di viaggio

Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina comporta alcuni effetti concreti:

  • minore liquidità immediata, perché una parte della commissione viene trattenuta;
  • maggiore attenzione nella gestione contabile e nella riconciliazione degli incassi;
  • necessità di verificare che le ritenute siano correttamente certificate nella CU;
  • aggiornamento delle procedure amministrative e del dialogo con i fornitori.

Per le agenzie di dimensioni medio-piccole, l’effetto sulla cassa può essere significativo, soprattutto se si applica la base del 50%. Pur non essendo un costo fiscale aggiuntivo, l’anticipo d’imposta incide infatti sulla liquidità dell’agenzia: una parte dei flussi di cassa derivanti dalle provvigioni viene trattenuta al momento del pagamento e versata all’erario.

Agenzie e tour operator dovranno identificare correttamente le provvigioni soggette a ritenuta e gestire la documentazione per poter usufruire, quando possibile, della base imponibile ridotta. La ritenuta va certificata tramite Certificazione Unica (CU) entro i termini di legge, come avviene per le altre ritenute operate dai sostituti d’imposta.

Cosa fare subito: checklist operativa

Per farsi trovare pronti a marzo 2026, le agenzie di viaggio devono:

  • verificare la propria struttura organizzativa (dipendenti e collaboratori);
  • predisporre e inviare la dichiarazione per la ritenuta ridotta, se spettante;
  • informare il commercialista e aggiornare le procedure contabili;
  • monitorare le liquidazioni delle commissioni nei primi mesi del 2026;
  • controllare le Certificazioni Uniche ricevute dai fornitori.

Autore

  • Qualitytravel.it è il più letto web magazine indipendente b2b della travel & event industry. Fornisce news e analisi su turismo, business travel, marketing ed eventi: un punto di vista autorevole sui trend di settore e un utile strumento di lavoro per oltre 100mila lettori mensili. Scopri di più nel nostro Mediakit Il nostro impegno è quello di fornire un’informazione puntuale su novità del comparto, raccontare case study e consigli utili per l’attività quotidiana, offrire uno spaccato del mondo del lavoro e notizie di attualità su business, marketing, bandi e gare di settore. Consideriamo quello del turismo e degli eventi un unico grande settore da approcciare con una visione globale e non di parte, mostrando il fenomeno nel suo complesso, senza le distorsioni che avvengono quando si vuole parlare di una sola parte della filiera. Per restare sempre aggiornato iscriviti alla Newsletter

    Visualizza tutti gli articoli