L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, accertato nel periodo compreso tra aprile 2023 e almeno aprile 2025. La decisione arriva al termine di un’istruttoria complessa e articolata, avviata nel settembre 2023 e conclusa con il provvedimento adottato nell’adunanza del 19 dicembre 2025.
Nel dettaglio, l’AGCM ha accertato che Ryanair ha messo in atto una strategia escludente volta a bloccare, ostacolare o rendere più difficile, sotto il profilo tecnico ed economico, l’acquisto dei voli Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, quando questi voli venivano utilizzati come componente di pacchetti turistici più ampi o combinati con voli di altri vettori e servizi accessori.
Secondo l’Antitrust, Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da e per l’Italia, mercato che rappresenta un input essenziale per le agenzie di viaggio, sia online (OTA) sia fisiche. Tale posizione dominante deriva non solo da quote di mercato particolarmente elevate – comprese tra il 38% e il 40% dei passeggeri trasportati complessivamente sulle rotte da e per l’Italia – ma anche da una serie di ulteriori indicatori strutturali, tra cui la capillarità della rete, la distanza rispetto ai principali concorrenti e la capacità di operare in modo largamente indipendente da clienti e competitor, come ricostruito nel provvedimento dell’Autorità.
Dalla ricostruzione contenuta nella sentenza emerge che già a partire dalla fine del 2022 la compagnia irlandese aveva iniziato a valutare diverse ipotesi di ostacolo all’attività delle agenzie, che si sono poi concretizzate, da aprile 2023, in interventi progressivamente più incisivi. In una prima fase, Ryanair ha introdotto procedure di riconoscimento facciale destinate ai passeggeri titolari di biglietti acquistati tramite agenzia sul proprio sito. Successivamente, a fine 2023, la compagnia ha iniziato a bloccare in modo totale o intermittente le prenotazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, anche attraverso il blocco dei mezzi di pagamento e la cancellazione massiva degli account riconducibili alle OTA.
Una terza fase si è aperta all’inizio del 2024, quando Ryanair ha stabilito con le OTA accordi di partnership e, ha “concesso” alle agenzie fisiche, il programma “Travel Agent Direct”. Secondo l’Autorità, tali accordi contenevano condizioni fortemente limitative della possibilità per le agenzie di combinare i voli Ryanair con altri servizi turistici. Il tutto accompagnato da strumenti di pressione, come il blocco intermittente delle prenotazioni e una campagna di comunicazione particolarmente aggressiva nei confronti delle OTA che non aderivano agli accordi, etichettate pubblicamente come “OTA pirata”, come ricostruito nel provvedimento finale
Solo nell’aprile 2025 Ryanair ha reso disponibile alle OTA una soluzione tecnica completa, basata su integrazione API tramite tecnologia whitelabel iFrame, che – se correttamente implementata – consente di ripristinare condizioni di concorrenza più equilibrate nel mercato a valle dei servizi turistici. Secondo l’Antitrust, tuttavia, fino a tale momento le condotte poste in essere dalla compagnia sono state concretamente idonee a ostacolare l’attività commerciale delle agenzie, incidendo anche sull’acquisizione di traffico online e riducendo la concorrenza sia diretta sia indiretta nel mercato dei servizi turistici.
Nella sentenza l’Autorità conclude che le pratiche di Ryanair hanno pregiudicato in modo significativo la possibilità per le agenzie viaggi di acquistare voli della compagnia per combinarli con quelli di altri vettori o con servizi turistici aggiuntivi, con un effetto finale di riduzione della qualità e della varietà dell’offerta a disposizione dei consumatori
Il provvedimento, datato Roma 23 dicembre 2025, rappresenta una delle sanzioni più elevate mai irrogate dall’AGCM nel settore del trasporto aereo e segna un passaggio rilevante nel rapporto tra grandi vettori low cost e filiera dell’intermediazione turistica. Di seguito il dispositivo della sentenza

