Minori e persone disabili o a mobilità ridotta devono viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costi aggiuntivi. Tutte le compagnie aeree che operano in Italia hanno l’obbligo di adattare i propri sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti per garantire questo diritto a tutela del passeggero e della sicurezza del volo. Se non rispettano queste indicazioni, l’ENAC irrogherà sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.
È questo il contenuto del provvedimento adottato il 16 luglio 2021, in via d’urgenza, dal Direttore Generale dell’ENAC dott. Alessio Quaranta, d’intesa con il Presidente Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, al termine dell’istruttoria del gruppo di lavoro. Il team incaricato è stato chiamato a verificare l’ammissibilità delle procedure attuate da varie compagnie aeree low cost che chiedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte
superiore al costo del biglietto, per consentire ai genitori di sedersi accanto ai propri figli minori, e ai familiari di stare vicino a persone disabili e a ridotta mobilità.
La decisione è stata presa dall’ENAC sulla base delle prerogative che derivano dal decreto istitutivo dell’Ente, numero 250 del 1997, e della normativa comunitaria a tutela dei minori e delle persone fragili. Vi sono anche ragioni di safety (sicurezza del volo) in quanto, in caso di eventuali emergenze, i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di agire e muoversi in autonomia.
Con questo provvedimento, l’ENAC ribadisce la centralità del passeggero all’interno del sistema dell’aviazione civile, la tutela della qualità del viaggio, la garanzia dei diritti dei viaggiatori e della sicurezza del volo.
Il provvedimento, in particolare, prevede:

  1. TUTELA DEI MINORI
    Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo. Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili, oppure a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.
  2. TUTELA DEI PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ
    Analoga garanzia deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.
  3. RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SOVRAPPREZZO
    Le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti contigui, sono rimborsabili per i viaggi effettuati, o acquistati e non ancora effettuati, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ENAC.
  4. SANZIONI
    In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l’Ente si riserva la facoltà di irrogare provvedimenti sanzionatori, di carattere forfetario, nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, sulla precedenza e assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta e ai bambini
    non accompagnati. L’importo delle sanzioni sarà compreso tra 10.000 e 50.000 euro.
  5. ENTRATA IN VIGORE
    Il provvedimento entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell’ENAC, per permettere alle compagnie aeree di adeguare i sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti.

Autore

  • Redazione Qualitytravel.it

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