L’obbligo del Green Pass dal 6 agosto 2021 per accedere ad eventi, parchi, piscine, locali e ristorazione al chiuso ha generato immediatamente molti dubbi e preoccupazione sulle modalità di controllo e sull’impatto che questa misura avrà sul turismo: sono in molti a segnalare già diverse cancellazioni da parte di turisti italiani. Meno problemi invece per gli stranieri: la quasi totalità senza Green Pass non potrebbe neanche entrare in Italia.
I dubbi principali riguardano i tempi per espletare le operazioni di verifica del Green Pass, chi è tenuto a controllare il regolare possesso della Certificazione Verde e chi può verificare l’identità del possessore del documento che è possibile ottenere con un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, se si è vaccinati contro il Covid-19 con almeno una dose o se si è guariti dalla malattia negli ultimi 6 mesi.
Come verificare la validità di un Green Pass: c’è un’app per questo.
Sugli store online è già disponibile l’app “Verifica C19“, realizzata dal Ministero della Salute, che consente tramite uno smartphone di scannerizzare i QR Code del Green Pass e dire se il documento è valido o meno. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Secondo le linee guida del Governo la verifica dovrà anche prevedere il controllo della corrispondenza dei dati anagrafici del QR Code con quelli di un documento di identità in corso di validità, data la facilità con cui è possibile procurarsi il QR Code di un’altra persona (moltissimi sono pubblicati sui social media con grande noncuranza della privacy).
L’app invece è estremamente rispettosa della privacy perché fornisce solo un responso sulla validità del certificato (senza specificare se è da vaccino, tampone o guarigione) più nome cognome e data di nascita per permettere la verifica dei documenti.
Il nodo della verifica dei dati anagrafici del Green Pass: chi può controllare il documento di identità?
Sulla questione della verifica dei dati di identità si è acceso un caso, dovuto al fatto che il decreto dell’obbligatorietà del Green pass non cita la necessità di controllare i documenti di identità, mentre nelle procedure di utilizzo dell’app viene chiesto esplicitamente di farlo. Sul tema si era espressa la Fipe, Federazione italiana dei pubblici esercizi, facendo notare il disagio degli esercenti nel fare un controllo del genere. Sulla questione si era espressa il ministro Lamorgese, a margine di un incontro a Torino sulla sicurezza: secondo il ministro i titolari delle attività in cui è necessario il Green Pass dovranno effettuare i controlli di validità anche tramite loro delegati, ma non è richiesto loro di verificare i documenti. Il ministro dell’interno è stato successivamente smentito dal Garante della privacy che, rispondendo a un’interrogazione della regione Piemonte ha chiarito che i titolari delle attività e i loro delegati hanno tutto il diritto di controllare l’identità. Infine è arrivata una circolare del Ministero dell’Interno a spiegare che i gestori rientrano tra le persone che possono verificare l’identità, ma che la loro verifica è di tipo discrezionale: possono chiedere un documento se lo ritengono necessario o se ravvisano incongruenze con i dati anagrafici mostrati nell’app di verifica (ad esempio se l’avventore dimostra un’età molto diversa da quella riportata nel Green pass, se un uomo ha un pass con nome femminile o se una donna ha un pass con nome maschile). L’importante è che il controllo venga fatto con la massima discrezione per non invadere la privacy delle persone come può accadere nel caso di persone transgender.
Chi deve verificare il possesso del Green Pass
Secondo il vademecum del Governo le uniche persone che possono controllare il Green Pass sono:
– I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
– Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
– I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
– Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
– I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Tutte le persone non comprese in questo elenco, non solo non sono tenute a chiedere il pass, ma è anche loro vietato a norma di legge. La delega da parte dei gestori delle attività a propri dipendenti e collaboratori va fatta con un atto formale.
Negli alberghi e nelle strutture ricettive va controllato il Green Pass?
Su questo punto è arrivato il chiarimento dal Governo richiesto da più associazioni di settore, per accedere agli alberghi non va richiesto il Green Pass e neanche per accedere alla ristorazione dell’hotel, a patto che sia riservata ai soli clienti. Per tutti gli altri servizi per cui è obbligatorio andrà richiesto.
Questo era in gran parte chiaro sin dall’inizio : nel decreto che istituisce l’obbligatorietà del Green Pass dal 6 agosto hotel e strutture ricettive non sono citate per cui non è necessario richiedere il green pass per il solo servizio di soggiorno. L’hotel era però già tenuto a controllare i Green Pass per i servizi relativi ai matrimoni per il quale era già obbligatorio. Il decreto legge del 23 luglio amplia la platea di servizi per quale deve essere richiesto il Green Pass in hotel: eventi e congressi, piscine e centri termali, nonché ristorazione. Proprio sulla ristorazione pendeva l’unico dubbio: il Green Pass è sicuramente necessario per clienti che non soggiornano, ma la formulazione, che prevede la certificazione verde per “i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso” e per “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso” non chiarisce il dubbio se il Green Pass vada richiesto a chi soggiorna in hotel. Le Faq del Governo alla fine hanno portato a una soluzione salomonica, come raccontiamo in questo articolo: ristorazione riservata ai soli clienti dell’hotel no green pass sia al chiuso che all’aperto. Ristorazione mista con clienti ed esterni: va richiesto a tutti il Green pass. Altri servizi dell’hotel: va richiesto il Green Pass quando è obbligatorio.