L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Wizz Air Hungary Ltd con una multa di 500.000 euro per violazione del Codice del consumo. La compagnia aerea low cost ungherese è stata accusata di aver adottato pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie nel servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, lanciato nell’agosto 2024 al prezzo di 599 euro (499 euro in fase promozionale iniziale). Il provvedimento, adottato dall’Antitrust nell’adunanza dell’11 novembre 2025, chiude un’istruttoria avviata il 14 febbraio 2025 a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza.
Le pratiche commerciali ingannevoli
L’indagine contestava il fatto che Wizz Air ha pubblicizzato l’abbonamento utilizzando claim come “All you can fly” e “voli senza limiti”, omettendo informazioni essenziali sulle restrizioni imposte per fruire del servizio. Secondo la sentenza, la compagnia ha violato gli articoli 21 e 22 del Codice del consumo fornendo una rappresentazione falsata delle caratteristiche del prodotto.
Le principali carenze informative contestate riguardano sei aspetti fondamentali:
- Le restrizioni sulla finestra temporale di prenotazione sono state presentate in modo ambiguo: i claim dichiaravano “prenota fino a 3 giorni prima della partenza”, quando in realtà l’acquisto era consentito solo nei tre giorni immediatamente precedenti il volo (tra le 72 e le 3 ore prima), limitando fortemente la flessibilità del consumatore.
- Il numero di posti disponibili non era specificato nei messaggi promozionali, nonostante l’articolo 6.2 delle condizioni generali prevedesse che Wizz Air potesse limitare discrezionalmente i posti destinati agli abbonati su ogni volo.
- La tipologia tariffaria acquistabile, limitata alla tariffa Basic (che include solo un bagaglio a mano di piccole dimensioni senza servizi accessori), non era chiaramente indicata. Inizialmente i clienti non potevano nemmeno aggiungere servizi ancillari in fase di prenotazione, dovendo utilizzare un canale separato.
- La fee di 9,99 euro per l’acquisto di ciascun volo era presentata come importo fisso, ma le condizioni generali la qualificavano come soggetta a variazioni per modifiche legislative o tassi di cambio. L
- e conseguenze del “no-show” ripetuto, che potevano condurre all’interruzione dell’abbonamento senza rimborso, non erano comunicate nei claim promozionali, pur rappresentando una policy che si discosta dagli standard del settore.
- Infine, la possibilità per Wizz Air di interrompere unilateralmente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento non era menzionata nelle campagne pubblicitarie, nonostante l’abbonamento avesse durata annuale.
Le clausole vessatorie
L’Antitrust ha accertato la vessatorietà di quattro clausole contenute nelle condizioni generali di contratto (articoli 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7), rimaste in vigore dall’agosto 2024 all’agosto 2025. Queste clausole violavano l’articolo 33, comma 1, del Codice del consumo determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore:
Gli articoli 7.4 e 7.5 riservavano a Wizz Air il diritto di modificare unilateralmente le condizioni dell’abbonamento senza indicare i giustificati motivi, prevedendo solo una comunicazione via email con 30 giorni di preavviso. In caso di recesso del cliente, era previsto l’onere aggiuntivo di richiedere espressamente il rimborso pro quota, altrimenti considerato rinunciato.
L’articolo 7.6 permetteva al vettore di cessare le operazioni presso uno o più aeroporti senza procedure di notifica e senza garantire il diritto di recesso e rimborso, ma solo l’esclusione del rinnovo automatico. Questo anche nel caso in cui l’aeroporto interessato fosse quello scelto dall’abbonato come hub preferito.
L’articolo 7.7 attribuiva a Wizz Air la facoltà di interrompere o sospendere il servizio “in qualsiasi momento” a sua discrezione, riservandosi la scelta unilaterale tra cessare immediatamente l’abbonamento o mantenerlo in vigore fino alla scadenza.
La quantificazione della sanzione
L’Autorità ha determinato l’importo della sanzione tenendo conto delle dimensioni economiche della compagnia, che nel 2024 ha realizzato un fatturato di circa 4,9 miliardi di euro. L’istruttoria ha rilevato che gli abbonati con riferimento all’Italia erano tra 2.000 e 3.000, con ricavi specifici per questo servizio compresi tra 800.000 e 900.000 euro.
La sanzione è stata suddivisa in 300.000 euro per le pratiche commerciali scorrette (inizialmente quantificata in 500.000 euro) e 200.000 euro per le clausole vessatorie (da un importo base di 300.000 euro). L’Antitrust ha riconosciuto un effetto mitigante alle azioni correttive adottate dalla compagnia, che ha modificato i claim nella campagna di aprile 2025 e ha pubblicato nuove condizioni generali di contratto nell’agosto 2025.
Le difese di Wizz Air
Nel corso del procedimento, Wizz Air ha sostenuto che le carenze informative fossero riconducibili a “errori di redazione della versione italiana” e che le FAQ e le condizioni generali fornissero informazioni integrative. La compagnia ha contestato il giudizio di vessatorietà delle clausole e ha sottolineato la collaborazione prestata durante l’istruttoria.
Tuttavia, l’Antitrust ha ritenuto che la presenza di FAQ e clausole dettagliate non risolvesse il difetto informativo, poiché mancavano puntuali link nei claim e le informazioni non erano contestuali al “primo aggancio” con il consumatore. Le modifiche apportate nel 2025 non hanno rimosso l’illiceità delle condotte precedenti, essendo intervenute in un momento successivo alla formazione della scelta commerciale.
Gli obblighi di pubblicazione
Oltre alla sanzione pecuniaria, Wizz Air dovrà pubblicare un estratto del provvedimento per dieci giorni consecutivi sulla homepage del sito www.wizzair.com/it-it con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Il procedimento ha visto la partecipazione di stakeholder istituzionali e la consultazione pubblica ha raccolto le osservazioni delle associazioni dei consumatori ADICU, Altroconsumo e U.Di.Con., che hanno lamentato la grave indeterminatezza delle clausole e l’evidente squilibrio contrattuale.

