La Corte Costituzionale con la sentenza n. 163 ha dichiarato illegittime diverse disposizioni normative imposte al settore del noleggio con conducente (NCC) in Italia, riconoscendo che alcune restrizioni eccedevano gli scopi perseguiti dallo Stato e limitavano indebitamente la libertà di iniziativa economica privata. ​Il provvedimento, noto come decreto Salvini, era stato impugnato dalla Regione Calabria sollevando un conflitto di attribuzione.

Norme annullate e motivazioni

Tre sono i punti principali della normativa che la Consulta ha respinto:

  1. Vincolo temporale di almeno 20 minuti tra prenotazione e inizio servizio
    La norma imponeva che nel caso in cui il servizio NCC non partisse dalla rimessa o dalle aree previste dalla legge 21/1992, bisognerà attendere almeno 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio della corsa. La Corte ha ritenuto questo vincolo sproporzionato rispetto alla finalità antielusiva dichiarando che in realtà limita la possibilità degli NCC di rivolgersi a una clientela più ampia e indistinta, riservando di fatto il servizio solo ai titolari di licenze taxi. Questa restrizione è stata definita un ostacolo ingiustificato alla concorrenza. Inoltre il divieto era già stato dichiarato incostituzionale con la sentenza numero 56 del 2020.
  2. Divieto per soggetti con attività di intermediazione di stipulare contratti di durata con NCC
    La normativa vietava a strutture come alberghi, agenzie di viaggio, tour operator o soggetti che svolgono attività di intermediazione anche indiretta, di siglare contratti di fornitura con operatori NCC per periodi continuativi. La Consulta ha ritenuto questa misura eccessiva rispetto allo scopo antielusivo, gravando inutilmente sull’autonomia contrattuale e di fatto limitando l’operatività commerciale degli NCC.
  3. Obbligo esclusivo dell’app ministeriale per il foglio di servizio elettronico
    Gli NCC erano obbligati a utilizzare un’applicazione ministeriale per compilare il foglio di servizio in modalità elettronica, norma che era già stata annullata dal TAR. La Corte ha sottolineato che tale obbligo non è necessario e che i controlli possono essere garantiti da soluzioni alternative meno invasive e più rispettose della libertà di iniziativa economica nonché del principio di neutralità tecnologica.

Contesto e impatto della sentenza

Questa sentenza rappresenta un’ulteriore tappa nel confronto giuridico tra Stato, Regioni e categorie economiche sul tema dell’equilibrio tra regolamentazione e libera concorrenza nel settore NCC. Già in passato altre norme, come il divieto di rilascio di nuove licenze NCC fino all’operatività di un registro informatico nazionale, erano state dichiarate incostituzionali poiché configuravano un blocco all’ingresso dei nuovi operatori, penalizzando l’offerta di autoservizi pubblici non di linea.

L’intervento della Corte manifesta anche una critica verso misure considerate obsolete e sproporzionate in un settore in forte trasformazione tecnologica e di mercato, dove è fondamentale conciliare le esigenze di controllo con la flessibilità operativa degli operatori NCC.

Le associazioni di categoria hanno accolto con favore la decisione, auspicando che il legislatore recepisca rapidamente le indicazioni della Consulta per superare le limitazioni considerate illegittime e consentire un mercato più aperto e competitivo.

Autore

  • Qualitytravel.it è il più letto web magazine indipendente b2b della travel & event industry. Fornisce news e analisi su turismo, business travel, marketing ed eventi: un punto di vista autorevole sui trend di settore e un utile strumento di lavoro per oltre 100mila lettori mensili. Scopri di più nel nostro Mediakit Il nostro impegno è quello di fornire un’informazione puntuale su novità del comparto, raccontare case study e consigli utili per l’attività quotidiana, offrire uno spaccato del mondo del lavoro e notizie di attualità su business, marketing, bandi e gare di settore. Consideriamo quello del turismo e degli eventi un unico grande settore da approcciare con una visione globale e non di parte, mostrando il fenomeno nel suo complesso, senza le distorsioni che avvengono quando si vuole parlare di una sola parte della filiera. Per restare sempre aggiornato iscriviti alla Newsletter

    Visualizza tutti gli articoli